Art. 1
Obiettivo e ambito di applicazione
In vigore dal 21 ott 2009
Il regolamento (CE) n. 549/2004 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Obiettivo e ambito di applicazione
1. L’iniziativa del cielo unico europeo si prefigge l’obiettivo di rafforzare l’attuale livello di sicurezza del traffico aereo, di contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo e di migliorare l’efficienza globale della gestione del traffico aereo (ATM) e dei servizi di navigazione aerea (ANS) per il traffico aereo generale in Europa, al fine di rispondere alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo. Tale cielo unico europeo prevede una rete paneuropea coerente di rotte e di sistemi di gestione della rete e del traffico aereo basati unicamente su considerazioni tecniche, di sicurezza e di efficienza, a beneficio di tutti utenti dello spazio aereo. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento istituisce un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo.
2. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’ lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all’articolo 13. Il presente regolamento e le misure di cui all’ non contemplano operazioni e addestramento militari.
3. L’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’ lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l’aviazione civile di Chicago del 1944 (“la convenzione di Chicago”). In questo contesto, un obiettivo supplementare del presente regolamento, nei settori che disciplina, è assistere gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi ai quali questi sono soggetti ai sensi della convenzione di Chicago, fornendo una base per un’interpretazione comune e un’attuazione uniforme delle disposizioni della medesima, nonché assicurando che di dette disposizioni sia tenuto debito conto nel presente regolamento e nelle regole adottate per la sua attuazione.
4. L’applicazione del presente regolamento all’aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8)
“utenti dello spazio aereo”: gli operatori degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;»
b)
il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10)
“gestione del traffico aereo (ATM)”: il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;»
c)
è inserito il seguente punto:
«13 bis)
“piano generale ATM”: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio (*1), conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (*2);
(*1)
GU L 95 del 9.4.2009, pag. 41."
(*2)
GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.»;"
d)
il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15)
“certificato”: un documento rilasciato da un’autorità nazionale di vigilanza nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l’idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;»
e)
il punto 21 è soppresso;
f)
il punto 22 è sostituito dal seguente:
«22)
“uso flessibile dello spazio aereo”: un concetto di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della Conferenza europea dell’aviazione civile, sulla base del manuale di Eurocontrol “Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace”;»
g)
sono inseriti i seguenti punti:
«23 bis)
“servizio informazioni volo”: un servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente;
23 ter)
“servizio di allarme”: un servizio di fornitura di informazioni alle competenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni;»
h)
il punto 25 è sostituito dal seguente:
«25)
“blocco funzionale di spazio aereo”: un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi e istituito indipendentemente dai confini tra Stati, nel quale la fornitura dei servizi di navigazione aerea e le funzioni correlate sono orientate alle prestazioni e ottimizzate in vista dell'introduzione, in ciascun blocco funzionale di spazio aereo, di una cooperazione rafforzata tra fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato;»
i)
il punto 37 è soppresso;
j)
è inserito il seguente punto:
«41)
“servizi transfrontalieri”: tutte le situazioni in cui i servizi di navigazione aerea sono forniti in uno Stato membro da un fornitore di servizi certificato in un altro Stato membro.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Autorità nazionali di vigilanza
1. Gli Stati membri, agendo congiuntamente o singolarmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all’.
2. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea.
3. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità, indipendenza e trasparenza. Ciò è conseguito applicando meccanismi adeguati di gestione e controllo, anche in seno all’amministrazione di uno Stato membro. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità nazionali di vigilanza di espletare i propri incarichi nel rispetto delle norme di organizzazione delle autorità nazionali dell’aviazione civile o di altri organismi pubblici.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano delle risorse e capacità necessarie per svolgere i compiti loro assegnati dal presente regolamento in modo efficiente e tempestivo.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire l’osservanza dei paragrafi 2, 3 e 4.»;
4)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, 6 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;
5)
gli articoli da 6 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 6
Organo consultivo di settore
Fatto salvo il ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un “organo consultivo di settore”, cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, gli operatori aeroportuali, l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sulla realizzazione del cielo unico europeo.
Articolo 7
Relazioni con i paesi terzi europei
La Comunità e i suoi Stati membri si prefiggono e sostengono l’obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell’Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di accordi su blocchi funzionali di spazio aereo, essi si sforzano di estendere l’applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all’, ai suddetti paesi.
Articolo 8
Norme di attuazione
1. Ai fini della definizione delle norme di attuazione, la Commissione può conferire a Eurocontrol o, se del caso, a un altro organismo, mandati in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario, tenendo conto delle scadenze fissate nel presente regolamento. La Commissione agisce secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
2. Quando la Commissione intende conferire un mandato a norma del paragrafo 1, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni esistenti relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alle prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali.
Articolo 9
Sanzioni
Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all’ in particolare da parte degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Consultazione delle parti interessate
1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate, inclusi gli enti rappresentativi del personale, nell’attuazione del cielo unico europeo.
2. La Commissione istituisce un meccanismo di consultazione a livello comunitario. Alla consultazione partecipa lo specifico comitato del dialogo sociale istituito in base alla decisione 98/500/CE.
3. La consultazione delle parti interessate contempla, in particolare, lo sviluppo e l’introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo.
Le parti interessate possono comprendere:
—
fornitori di servizi di navigazione aerea,
—
operatori aeroportuali,
—
utenti dello spazio aereo pertinenti o gruppi pertinenti rappresentanti tali utenti,
—
autorità militari,
—
industria manifatturiera, e
—
enti rappresentativi del personale.
Articolo 11
Sistema di prestazioni
1. È istituito un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete al fine di migliorare l’efficienza dei servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete nel cielo unico europeo. Il sistema comprende:
a)
obiettivi prestazionali a livello comunitario relativi a settori di prestazione essenziali di sicurezza, ambiente, capacità e efficacia sotto il profilo dei costi;
b)
piani nazionali o piani per blocchi funzionali di spazio aereo, comprendenti obiettivi prestazionali, a garanzia della conformità con gli obiettivi prestazionali comunitari; e
c)
riesame periodico, monitoraggio e analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete.
2. Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può designare Eurocontrol o un altro organismo imparziale e competente come “organo di valutazione delle prestazioni”. Il ruolo dell’organo di valutazione delle prestazioni consiste nel fornire consulenza alla Commissione, coordinandosi con le autorità nazionali di vigilanza, e, nell’assisterle su richiesta nell’attuazione del sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione fa in modo che l’organo di valutazione delle prestazioni agisca in piena indipendenza quando esegue i compiti che la Commissione gli ha affidato.
3.
a)
La Commissione adotta gli obiettivi prestazionali comunitari per la rete di gestione del traffico aereo in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, dopo aver tenuto conto dei pertinenti contributi forniti dalle autorità nazionali di vigilanza a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.
b)
I piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aero di cui al paragrafo 1, lettera b), sono elaborati dalle autorità nazionali di vigilanza eadottati dagli Stati membri. Detti piani includeranno obiettivi nazionali o obiettivi a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo di carattere vincolante e un adeguato sistema di incentivi quale approvato dagli Stati membri. L’elaborazione dei piani è soggetta a consultazioni con i fornitori di servizi di navigazione aerea, con i rappresentanti degli utenti dello spazio aereo e, qualora opportuno, con gli operatori e i coordinatori aeroportuali.
c)
La Commissione valuta la conformità degli obiettivi nazionali o degli obiettivi per i blocchi funzionali di spazio aereo agli obiettivi prestazionali comunitari tramite il ricorso ai criteri di valutazione di cui al paragrafo 6, lettera d).
Qualora accerti che uno o più obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo non soddisfano i criteri di valutazione, la Commissione, in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, può raccomandare che le autorità nazionali di vigilanza interessate propongano obiettivi prestazionali rivisti. Lo Stato membro interessato adotta gli obiettivi prestazionali rivisti e misure appropriate, che saranno notificati alla Commissione a tempo debito.
Qualora rilevi l’inadeguatezza degli obiettivi prestazionali rivisti e delle misure appropriate, la Commissione può decidere, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3, che gli Stati membri interessati adottino misure correttive.
In alternativa, qualora sussistano motivazioni sufficienti, la Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi prestazionali comunitari in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
d)
Il periodo di riferimento per il sistema di prestazioni copre da un minimo di tre anni fino a un massimo di cinque. Durante detto periodo e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri e/o le autorità nazionali di vigilanza applicano le misure appropriate da essi definite. Il primo periodo di riferimento copre i primi tre anni a decorrere dall’adozione delle norme d’attuazione di cui al paragrafo 6.
e)
La Commissione compie valutazioni periodiche in merito al conseguimento degli obiettivi prestazionali e ne presenta i risultati al comitato per il cielo unico.
4. Al sistema di prestazioni di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti procedure:
a)
la raccolta, la convalida, l’esame, la valutazione e la diffusione dei dati attinenti relativi alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete fornite da tutte le pertinenti parti interessate, tra le quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali, le autorità nazionali di vigilanza, gli Stati membri e Eurocontrol;
b)
selezione di adeguati settori essenziali di prestazione, sulla base del documento n. 9854 dell’ICAO “Global Air Traffic Management Operational Concept”, e coerenti con quelli identificati nel quadro delle prestazioni del piano generale ATM, tra i quali la sicurezza, l’ambiente, la capacità e l’efficacia sotto il profilo dei costi, con gli adattamenti eventualmente necessari per tenere conto delle esigenze specifiche del cielo unico europeo e degli obiettivi specifici di tali settori e definizione di un gruppo limitato di indicatori essenziali di prestazione per misurare le prestazioni;
c)
gli obiettivi prestazionali comunitari sono definiti tenendo in considerazioni i contributi identificati a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo;
d)
valutazione degli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo sulla base dei piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo; e
e)
monitoraggio dei piani nazionali o dei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo, compresi adeguati meccanismi d’allarme.
La Commissione può aggiungere altre procedure all’elenco di cui al presente paragrafo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.
5. In fase di creazione del sistema di prestazioni occorre tener conto che i servizi di rotta, i servizi presso i terminal e le funzioni di rete sono diversi e che dovrebbero essere trattati di conseguenza, se necessario anche ai fini della valutazione delle prestazioni.
6. Ai fini di un funzionamento dettagliato del sistema di prestazioni, la Commissione adotta, entro il 4 dicembre 2011 ed entro un periodo di tempo idoneo ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, norme di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3. Esse disciplinano:
a)
il contenuto e il calendario delle procedure di cui al paragrafo 4;
b)
il periodo di riferimento e gli intervalli per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestazionali e per la fissazione di nuovi obiettivi;
c)
i criteri a cui le autorità nazionali di vigilanza ricorrono per l’elaborazione dei piani nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo di miglioramento delle prestazioni, compresi gli obiettivi prestazionali nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e il sistema di incentivi. I piani di miglioramento delle prestazioni:
i)
sono basati sui piani aziendali dei fornitori di servizi di navigazione aerea;
ii)
coprono tutti gli elementi di costo della base dei costi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo;
iii)
comprendono obiettivi di prestazione vincolanti, coerenti con gli obiettivi di prestazione comunitari;
d)
criteri volti a valutare la coerenza tra gli obiettivi nazionali o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo e gli obiettivi prestazionali comunitari durante il periodo di riferimento, nonché a sostenere meccanismi di allarme;
e)
principi generali a cui gli Stati membri ricorrono per istituire il sistema di incentivi;
f)
principi per l’applicazione di un meccanismo di transizione necessario per l’adeguamento alla messa in opera del sistema di prestazioni, di durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall’adozione delle norme d'attuazione.»;
6)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione riesamina periodicamente l’applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all’ e riferisce innanzitutto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 4 giugno 2011 e, successivamente, alla fine di ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d). Qualora giustificato a tal fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un’informazione adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore con particolare riferimento agli aspetti economici, sociali, ambientali, occupazionali e tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future.»;
7)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 13 bis
Agenzia europea per la sicurezza aerea
Nell’attuare il presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (*3), gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli previsti dal presente regolamento, collaborano eventualmente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea per far sì che tutti gli aspetti relativi alla sicurezza siano correttamente trattatati.
(*3)
GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1070:oj#art-1