Art. 29

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 set 2009
Disposizioni transitorie 1.   Fino all’8 dicembre 2019, l’, paragrafo 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura disciplinata dalle disposizioni dell’allegato II che non siano entrati in funzione prima del 1o gennaio 2013. 2.   Fino all’8 dicembre 2015, gli Stati membri possono rilasciare mediante procedura semplificata i certificati di idoneità di cui all’ a persone che dimostrino di aver maturato un’esperienza professionale pertinente di almeno tre anni.
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