Art. 36

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2009
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Entro il 7 dicembre 2010, gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica.
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