Art. 34
Accordo sullo scambio di informazioni
In vigore dal 16 set 2009
Accordo sullo scambio di informazioni
Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’.
Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.
Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE.
Storico versioni
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