Art. 32
Segreto professionale
In vigore dal 16 set 2009
Segreto professionale
1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per il CESR, per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
2. Tutte le informazioni scambiate tra il CESR e le autorità competenti, e tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui il CESR o l’autorità competente interessata dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
Storico versioni
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