Art. 32 · Segreto professionale

Art. 32

Segreto professionale

In vigore dal 16 set 2009
Segreto professionale 1.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per il CESR, per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie. 2.   Tutte le informazioni scambiate tra il CESR e le autorità competenti, e tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui il CESR o l’autorità competente interessata dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
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