Art. 37
Modifica degli allegati
In vigore dal 16 set 2009
Modifica degli allegati
La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari e rispetto alla convergenza della prassi di vigilanza.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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