Art. 29

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2009
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.
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