Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 10 set 2009
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015, le modalità di applicazione relative all’importazione dei prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 di cui:
a)
all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007;
b)
all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008.
2. Le importazioni provenienti da paesi terzi che sono paesi meno sviluppati (PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, appartenenti o meno al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP o paesi non ACP), sono esenti da dazi doganali e contingenti e recano i numeri di riferimento di cui all’allegato I, parte I, del presente regolamento.
3. Le importazioni dai paesi ACP che non sono paesi meno sviluppati (NON PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, sono esenti da dazi doganali, fatti salvi i meccanismi transitori di salvaguardia per lo zucchero, conformemente alle disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1528/2007 e recano i numeri di riferimento indicati nell’allegato I, parte II, del presente regolamento.
Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, per ogni campagna di commercializzazione è stabilita una soglia regionale di salvaguardia nell’allegato I, parte II, del presente regolamento.
4. Un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all’allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato chiede alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:828:oj#art-1