Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 set 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015, le modalità di applicazione relative all’importazione dei prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 di cui: a) all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1528/2007; b) all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 732/2008. 2.   Le importazioni provenienti da paesi terzi che sono paesi meno sviluppati (PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, appartenenti o meno al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP o paesi non ACP), sono esenti da dazi doganali e contingenti e recano i numeri di riferimento di cui all’allegato I, parte I, del presente regolamento. 3.   Le importazioni dai paesi ACP che non sono paesi meno sviluppati (NON PMS) di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, sono esenti da dazi doganali, fatti salvi i meccanismi transitori di salvaguardia per lo zucchero, conformemente alle disposizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1528/2007 e recano i numeri di riferimento indicati nell’allegato I, parte II, del presente regolamento. Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, per ogni campagna di commercializzazione è stabilita una soglia regionale di salvaguardia nell’allegato I, parte II, del presente regolamento. 4.   Un paese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 può essere aggiunto all’allegato I del presente regolamento. A tal fine il paese interessato chiede alla Commissione di essere inserito nell’allegato I del presente regolamento.
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Ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/828) — Testo vigente | Portale Normativo