Art. 4
In vigore dal 24 lug 2009
In conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2009.
Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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