Art. 3
In vigore dal 24 lug 2009
1. Entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.
2. Tale comunicazione comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente:
a)
l’elenco dei richiedenti;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2009);
c)
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:671:oj#art-3