Art. 2
In vigore dal 24 lug 2009
1. Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1o al 10 settembre 2009.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.
Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, il quantitativo disponibile è ripartito tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, ogni domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato.
Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 sono presentate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate ma senza superare il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.
Qualora l’interessato introduca in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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