Art. 30
Deroghe ed esenzioni
In vigore dal 13 lug 2009
Deroghe ed esenzioni
Il presente regolamento non si applica:
a)
ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE;
b)
alla nuova infrastruttura di grandi dimensioni, vale a dire interconnettori, impianti di stoccaggio e di GNL, nonché ad un aumento significativo della capacità di un'infrastruttura esistente e a modifiche di quest'ultima che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/73/CE che sono esentati dalle disposizioni degli o dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell', paragrafo 4 del presente regolamento; oppure
c)
ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2009/73/CE.
Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE possono chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui al presente comma;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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