Art. 22

Sanzioni

In vigore dal 13 lug 2009
Sanzioni 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o luglio 2004, le sanzioni corrispondenti al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modifiche successive ad esso afferenti. Essi notificano alla Commissione ogni sanzione non corrispondente al disposto del regolamento (CE) n. 1228/2003 entro il 3 marzo 2011 e provvedono a dare immediata comunicazione alla Commissione delle modifiche successive ad esso afferenti. 2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all’1 % del fatturato complessivo realizzato nell’esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell’, paragrafo 3, o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell’, paragrafo 5, primo comma. Per determinare l’importo dell’ammenda la Commissione tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma. 3.   Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2, non hanno carattere penale.
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Sanzioni (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/714) — Testo vigente | Portale Normativo