Art. 20

Comunicazione di informazioni e riservatezza

In vigore dal 13 lug 2009
Comunicazione di informazioni e riservatezza 1.   Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell’, paragrafo 4, e dell’. In particolare ai fini dell’, paragrafi 4 e 6, le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell’urgenza delle stesse. 2.   Se lo Stato membro o l’autorità di regolamentazione interessata non comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell’, paragrafo 4 e dell’ direttamente alle imprese interessate. Quando invia una richiesta di informazioni ad un’impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell’impresa. 3.   Nella richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall’, paragrafo 2, in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell’urgenza delle stesse. 4.   I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Qualora i legali aventi mandato ad agire forniscano le informazioni per conto dei loro clienti, questi ultimi conservano la piena responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. 5.   Se un’impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le può richiedere mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall’, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione all’autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell’impresa. 6.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono utilizzate soltanto ai fini dell’, paragrafo 4 e dell’. La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.
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