Art. 21
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate
In vigore dal 13 lug 2009
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate
Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso o negli orientamenti di cui all’.
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