Art. 21

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

In vigore dal 13 lug 2009
Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle contenute nello stesso o negli orientamenti di cui all’.
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Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate (Art. 21 Regolamento (UE) 2009/714) — Testo vigente | Portale Normativo