Art. 20

Entrata in vigore

In vigore dal 13 lug 2009
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2011. L’, paragrafo 15, e l’ nonché il punto 1, lettera a), punto iii), punto 1, lettera b), punti iii) e iv), punto 2, lettera c), punto 3, lettera a), punto iii), punto 3, lettera b), punto iii), punto 3, lettera c), punto iii), punto 3, lettera d), punto iii), punto 3, lettera e), punto iii), e punto 3, lettera f), punto i), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 20 agosto 2009. Il punto 1, lettera a), punto i), il punto 1, lettera b), punto i), il punto 2, lettera a), il punto 3, lettera a), punto i), il punto 3, lettera b), punto i), il punto 3, lettera c), punto i), il punto 3, lettera d), punto i), il punto 3, lettera e), punto i), e il punto 3, lettera f), punto ii), dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2014. Il punto 1, lettera a), punto ii), il punto 1, lettera b), punto ii), il punto 2, lettera b), il punto 3, lettera a), punto ii), il punto 3, lettera b), punto ii), il punto 3, lettera c), punto ii), il punto 3, lettera d), punto ii), il punto 3, lettera e), punto ii), e il punto 4 dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o novembre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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