Art. 8

In vigore dal 10 lug 2009
1.   L’organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità (di seguito «l’organismo emittente»), il cui nome figura nell’allegato IV, deve: a) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; b) impegnarsi a comunicare alla Commissione, almeno una volta la settimana, qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità. 2.   L’allegato IV può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.
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