Art. 4
In vigore dal 10 lug 2009
1. Un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria del Cile è redatto dall’organismo emittente di cui all’ conformemente al disposto dell’.
L’originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all’autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito «l’autorità competente») unitamente alla prima domanda di titolo d’importazione corrispondente al certificato di autenticità.
2. Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, l’autorità competente vista il certificato di autenticità indicando i quantitativi utilizzati.
3. L’autorità competente rilascia il titolo di importazione immediatamente dopo aver accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali in merito. In caso contrario, il titolo d’importazione non può essere rilasciato.
Storico versioni
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