Art. 1

In vigore dal 10 lug 2009
Nell’ambito del contingente tariffario previsto dall’articolo 71, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, i prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento originari del Cile possono essere importati in esenzione dalle aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune, per periodi compresi tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per ciascun periodo d’importazione, il quantitativo dei prodotti di cui al primo paragrafo è indicato nell’allegato I.
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