Art. 10
In vigore dal 10 lug 2009
1. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.
Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, sono effettuate in conformità degli allegati V, VI e VII del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.
Storico versioni
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