Art. 5
In vigore dal 25 giu 2009
1. In conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.
Storico versioni
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