Art. 4

In vigore dal 25 giu 2009
Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all', paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta. Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate per via elettronica utilizzando il modulo riportato all'allegato. L'identità degli offerenti deve rimanere segreta.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2009/553 — Testo vigente | Portale Normativo