Art. 2
In vigore dal 25 giu 2009
1. Le vendite di cui all' avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 127/2009.
2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 127/2009, il prezzo di vendita minimo può essere inferiore al prezzo d'intervento, aumentato di una maggiorazione mensile
3. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 127/2009, la cauzione per l'offerta è fissata a 10 euro per tonnellata.
Storico versioni
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