Art. 7
Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo
In vigore dal 11 giu 2009
Disposizioni generali relative al calcolo dell’importo
1. L’importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso la Comunità.
Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:
a)
tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;
b)
imposte d’esportazione, dazi o altri tributi prelevati all’esportazione di tale prodotto verso la Comunità, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.
Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.
2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l’importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell’inchiesta sulle sovvenzioni.
3. Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.
L’importo così calcolato che si può attribuire al periodo d’inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.
Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell’, lettera b).
4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all’acquisto di capitale fisso, l’importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell’inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l’attribuzione a un periodo diverso.
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