Art. 9

Definizione di industria comunitaria

In vigore dal 11 giu 2009
Definizione di industria comunitaria 1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’, paragrafo 6, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia: a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l’espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori; b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all’interno di ogni mercato possono essere considerati un’industria distinta se: i) i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e ii) la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l’esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell’industria comunitaria totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora: a) uno di essi controlli l’altro in forma diretta o indiretta; oppure b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che un produttore controlli l’altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo. 3.   Qualora per industria comunitaria si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l’opportunità di offrire impegni a norma dell’ riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l’interesse comunitario alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all’interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell’, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori. 4.   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 7.
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