Art. 6

Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario

In vigore dal 11 giu 2009
Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti: a) il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione; b) il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra questi due importi; c) la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni; d) la fornitura di beni o servizi ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita. Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti: i) le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure ii) ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.
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