Art. 6
Domanda di titoli di importazione e titoli di importazione
In vigore dal 27 mag 2009
Domanda di titoli di importazione e titoli di importazione
1. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d’ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
2. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, l’indicazione del paese di origine;
b)
nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II, parte A.
Inoltre, per i contingenti 09.4170 e 09.4204, la menzione «sì» della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.
4. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell’allegato II, parte B.
5. I titoli comportano l’obbligo di importare:
a)
dagli Stati Uniti d’America per il contingente n. 09.4170,
b)
dal Canada per il contingente 09.4204.
6. Le domande di titoli d’importazione sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi contingentali di cui all’.
7. All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
8. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4038, in deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d’ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d’origine, sono presentate contemporaneamente all’autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo esse sono considerate come un’unica domanda.
Storico versioni
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