Art. 4

Ripartizione dei quantitativi

In vigore dal 27 mag 2009
Ripartizione dei quantitativi Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, di cui all’allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingentali, come di seguito indicato: a) 25 % dal 1o luglio al 30 settembre; b) 25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 25 % dal 1o aprile al 30 giugno.
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