Art. 4
Ripartizione dei quantitativi
In vigore dal 27 mag 2009
Ripartizione dei quantitativi
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, di cui all’allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingentali, come di seguito indicato:
a)
25 % dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
25 % dal 1o aprile al 30 giugno.
Storico versioni
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