Art. 8
Comunicazioni alla Commissione
In vigore dal 27 mag 2009
Comunicazioni alla Commissione
1. Le comunicazioni relative alle domande di titolo, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, sono effettuate entro il 14 del mese di presentazione delle domande.
2. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006:
a)
le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento sono effettuate prima della fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale.
b)
le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento sono effettuate una prima volta contemporaneamente alla domanda per l’ultimo sottoperiodo contingentale, e una seconda volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati con la prima comunicazione.
3. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d’ordine.
4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono espressi in chilogrammi.
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