Art. 3
In vigore dal 26 mag 2009
1. In applicazione dell’articolo 166 del regolamento (CE) n. 450/2008, gli animali importati sono soggetti a vigilanza al fine di garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.
2. Per garantire il rispetto dell’obbligo di non abbattimento di cui al paragrafo 1, nonché il versamento dei dazi non riscossi in caso di inottemperanza a tale obbligo, gli importatori costituiscono una cauzione presso le autorità doganali competenti. L’importo della cauzione è pari alla differenza tra i dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e i dazi di cui all’allegato applicabili alla data di immissione in libera pratica degli animali in oggetto.
3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:
a)
non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure
b)
sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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