Art. 2
In vigore dal 26 mag 2009
1. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui all’, paragrafo 1, che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.
Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.
2. L’ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4197 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
a)
per i tori, un certificato genealogico;
b)
per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.
Storico versioni
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