Art. 1

In vigore dal 26 mag 2009
1.   Il presente regolamento apre contingenti tariffari per l’importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che figurano nell’allegato. 2.   I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e all’articolo 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. 3.   I contingenti di cui al paragrafo 1 sono aperti ogni anno dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (periodo contingentale).
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