Art. 6
Uso dei coefficienti di conversione da parte del comandante del peschereccio
In vigore dal 18 mag 2009
Uso dei coefficienti di conversione da parte del comandante del peschereccio
1. Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all' nel giornale di bordo di cui all' del regolamento (CEE) n. 2847/93 per:
a)
effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e
b)
calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.
2. Qualora il comandante di un peschereccio comunitario ritenga necessario utilizzare, nella dichiarazione di sbarco di cui all' del regolamento (CEE) n. 2847/93 o nella dichiarazione di trasbordo di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2807/83, il codice di presentazione «OTH» (altro), deve descrivere esattamente in cosa consiste tale presentazione.
Storico versioni
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