Art. 4
Principi generali
In vigore dal 18 mag 2009
Principi generali
1. I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II e III si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.
2. In deroga al paragrafo 1, quando organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Commissione europea è parte contraente, o parte cooperante ma non parte contraente, o regioni o zone costiere con cui la Comunità europea ha concluso un accordo che l'autorizza a pescare nelle acque di paesi terzi, hanno definito coefficienti di conversione regionali, si applicano tali coefficienti.
3. Quando per una determinata specie o presentazione non esistono coefficienti di conversione comunitari o regionali, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.
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