Art. 3

Definizioni

In vigore dal 18 mag 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «peschereccio comunitario», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità; b) «pesce», ogni organismo marino soggetto a limiti di cattura; c) «presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo della nave e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I; d) «presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce; e) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; f) «contingente», la proporzione del TAC assegnata alla Comunità o agli Stati membri; g) «stato di trasformazione», il metodo di conservazione del pesce (fresco e fresco salato).
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/409) — Testo vigente | Portale Normativo