Art. 3
Definizioni
In vigore dal 18 mag 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«peschereccio comunitario», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
b)
«pesce», ogni organismo marino soggetto a limiti di cattura;
c)
«presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo della nave e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;
d)
«presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce;
e)
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
f)
«contingente», la proporzione del TAC assegnata alla Comunità o agli Stati membri;
g)
«stato di trasformazione», il metodo di conservazione del pesce (fresco e fresco salato).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:409:oj#art-3