Art. 8

Modifiche del regolamento (CEE) n. 2807/83

In vigore dal 18 mag 2009
Modifiche del regolamento (CEE) n. 2807/83 All' del regolamento (CEE) n. 2807/83, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli attrezzi da pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO per le specie ittiche.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:409:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo