Art. 8
Modifiche del regolamento (CEE) n. 2807/83
In vigore dal 18 mag 2009
Modifiche del regolamento (CEE) n. 2807/83
All' del regolamento (CEE) n. 2807/83, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli attrezzi da pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati nell'allegato VI e i codici a tre lettere stabiliti dalla FAO per le specie ittiche.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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