Art. 2
In vigore dal 11 mag 2009
Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1130/2008 sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 e 3406 00 90 90), originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
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