Art. 3

In vigore dal 11 mag 2009
Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta, ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007; b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento; e c) successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità; il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari a 345,86 EUR per tonnellata di combustibile.
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