Art. 1

In vigore dal 11 mag 2009
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11 , ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 e 3406 00 90 90), originari della Repubblica popolare cinese. Ai fini del presente regolamento, per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: a) il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene; b) il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene; c) sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm; d) sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm. 2.   Il dazio antidumping definitivo è applicato sotto forma di importo fisso in euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso) contenuto nei prodotti fabbricati dalle società di seguito elencate: Società Importo del dazio in EUR per tonnellata di combustibile Codice addizionale TARIC Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd 321,83 A910 Dalian Bright Wax Co., Ltd 171,98 A911 Dalian Talent Gift Co., Ltd 367,09 A912 Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd 0 A913 M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd 0 A951 Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co., Ltd 0 A914 Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd e la sua società collegata Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd 0 A915 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd 0 A916 Società elencate nell’allegato I 345,86 A917 Tutte le altre società 549,33 A999 3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. 4.   L’applicazione dei dazi individuali stabiliti per le società di cui al paragrafo 2 e all’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato II. Nel caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 5.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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