Art. 5
Oggetti di valore
In vigore dal 23 apr 2009
Oggetti di valore
Il vettore non è responsabile in caso di perdita o danni riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento, gioielli, preziosi, opere d'arte o altri oggetti di valore, salvo che tali oggetti siano stati depositati presso il vettore e che questi abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro; in tal caso il vettore è responsabile fino a concorrenza del limite fissato nell', paragrafo 3, a meno che non sia stato convenuto un limite più elevato ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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