Art. 4

Vettore di fatto

In vigore dal 23 apr 2009
Vettore di fatto 1.   Nel caso in cui il trasporto sia stato affidato in tutto o in parte a un vettore di fatto, il vettore rimane nondimeno responsabile per l'intero trasporto ai sensi della presente convenzione. Inoltre, il vettore di fatto esercita i diritti ed è soggetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione per la parte del trasporto da esso effettuata. 2.   In relazione al trasporto eseguito dal vettore di fatto, il vettore è responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da quest'ultimo e dai suoi sottoposti e incaricati nell'esercizio delle loro funzioni. 3.   Ogni accordo speciale in virtù del quale il vettore assuma obblighi non contemplati dalla presente convenzione o rinunci a diritti ivi previsti ha effetto nei confronti del vettore di fatto solo previo consenso espresso per iscritto. 4.   Se e nella misura in cui la responsabilità sia imputabile sia al vettore che al vettore di fatto, la loro responsabilità è solidale. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di regresso fra il vettore e il vettore di fatto.
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Vettore di fatto (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/392) — Testo vigente | Portale Normativo