Art. 8

Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli

In vigore dal 23 apr 2009
Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli 1.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni al bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2 250 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto. 2.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o all'interno del veicolo, è limitata in ogni caso a 12 700 unità di conto per veicolo per ciascun trasporto. 3.   La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni a bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in ogni caso limitata a 3 375 unità di conto per passeggero per ciascun trasporto. 4.   Il vettore e il passeggero possono convenire che la responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia non superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo e a 149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni ad altri bagagli; tale somma è dedotta dall'importo della perdita o del danno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:392:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai veicoli (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/392) — Testo vigente | Portale Normativo