Art. 15
Denuncia di perdita o danni ai bagagli
In vigore dal 23 apr 2009
Denuncia di perdita o danni ai bagagli
1. Il passeggero è tenuto a presentare una denuncia scritta al vettore o al suo incaricato:
a)
in caso di danni visibili ai bagagli:
i)
qualora si tratti del bagaglio a mano, prima di sbarcare o al momento dello sbarco;
ii)
per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della loro riconsegna;
b)
in caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, nel termine di quindici giorni dalla data dello sbarco o della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.
2. Qualora il passeggero non si attenga alle disposizioni del presente articolo, si presume, salvo prova contraria, che egli abbia ricevuto i suoi bagagli in buono stato.
3. La denuncia scritta non è necessaria qualora i bagagli siano stati esaminati e ispezionati congiuntamente al momento della ricezione per accertarne le condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:392:oj#art-15