Art. 15

Denuncia di perdita o danni ai bagagli

In vigore dal 23 apr 2009
Denuncia di perdita o danni ai bagagli 1.   Il passeggero è tenuto a presentare una denuncia scritta al vettore o al suo incaricato: a) in caso di danni visibili ai bagagli: i) qualora si tratti del bagaglio a mano, prima di sbarcare o al momento dello sbarco; ii) per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della loro riconsegna; b) in caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, nel termine di quindici giorni dalla data dello sbarco o della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna. 2.   Qualora il passeggero non si attenga alle disposizioni del presente articolo, si presume, salvo prova contraria, che egli abbia ricevuto i suoi bagagli in buono stato. 3.   La denuncia scritta non è necessaria qualora i bagagli siano stati esaminati e ispezionati congiuntamente al momento della ricezione per accertarne le condizioni.
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