Art. 13

Perdita del diritto di invocare i limiti di responsabilità

In vigore dal 23 apr 2009
Perdita del diritto di invocare i limiti di responsabilità 1.   Il vettore non può avvalersi dei limiti di responsabilità di cui agli e all', paragrafo 1, qualora sia fornita la prova che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi dal vettore stesso con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato probabilmente tale danno. 2.   Il sottoposto o l'incaricato del vettore o del vettore di fatto non può avvalersi dei suddetti limiti qualora sia fornita la prova che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi da tale sottoposto o incaricato con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato probabilmente tale danno.
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Perdita del diritto di invocare i limiti di responsabilità (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/392) — Testo vigente | Portale Normativo