Art. 14
Fondamento dell'azione risarcitoria
In vigore dal 23 apr 2009
Fondamento dell'azione risarcitoria
Qualsiasi azione per il risarcimento dei danni nei confronti del vettore o del vettore di fatto in caso di morte o di lesioni personali del passeggero o di perdita o danni ai bagagli può essere promossa solo in conformità della presente convenzione.
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