Art. 3

In vigore dal 2 apr 2009
L'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 può essere applicato fino al 31 dicembre 2010 per gli esportatori autorizzati che beneficiano di questa dispensa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni necessarie all'uscita delle merci.
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