Art. 3
In vigore dal 2 apr 2009
L'articolo 285 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 può essere applicato fino al 31 dicembre 2010 per gli esportatori autorizzati che beneficiano di questa dispensa alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'ufficio doganale di uscita si trovi nello stesso Stato membro dell'ufficio doganale di esportazione e riceva le informazioni necessarie all'uscita delle merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:273:oj#art-3