Art. 2

In vigore dal 2 apr 2009
Dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 592 septies, paragrafo 1, all'articolo 842 bis e all'articolo 842 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria. La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è facoltativa. Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di uscita non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 842 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di uscita, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili per le suddette merci. Qualora, in conformità con il paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è notificata alle autorità doganali in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella versione vigente il 30 giugno 2009.
Storico versioni

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