Art. 1

In vigore dal 2 apr 2009
Dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata cui all', paragrafo 17, e all'articolo 183 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non è più obbligatoria. La suddetta presentazione della dichiarazione sommaria di entrata è facoltativa. Se, conformemente al paragrafo 1, la dichiarazione sommaria di entrata non è presentata, l'analisi del rischio di cui all'articolo 184 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 è effettuata dalle autorità doganali, al più tardi al momento della presentazione delle merci al loro ingresso sul territorio doganale della Comunità, se necessario, sulla base della dichiarazione di deposito temporaneo o della dichiarazione in dogana relativa alle suddette merci o sulla base di qualsiasi altra informazione per esse disponibile. Qualora, conformemente al paragrafo 1, non sia presentata la dichiarazione sommaria di entrata, si applicano le disposizioni relative alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2913/92 e alla parte I, titolo VI del regolamento (CEE) n. 2454/93 nella formulazione vigente il 30 giugno 2009.
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