Art. 3

In vigore dal 2 apr 2009
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.
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